Unioni Civili – Istruzioni per l’uso

Vuoi costituire un’unione civile ma non sai da che parte cominciare?
Questo vademecum racchiude tutti i passaggi e i documenti necessari per realizzare il tuo sogno!
Leggi anche la guida sulle Convivenze di Fatto
– LA COPPIA che può avere accesso all’unione civile deve essere formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 2 della Legge 76/2016.
– LA RICHIESTA di costituzione dell’unione civile è regolata dall’art. 70-bis del DPR 396/2000. La coppia può scegliere liberamente il comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dalla residenza (art.70-bis comma 1). La richiesta va presentata congiuntamente da entrambi i componenti della coppia all’ufficiale dello stato civile. I comuni hanno già cambiato la dicitura degli uffici preposti in “Ufficio Matrimoni e Unioni Civili”, in ogni caso è competente l’ufficio preposto a ricevere le richieste relative ai matrimoni. Ciascun componente della coppia deve indicare nella richiesta: nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza, e deve dichiarare inoltre l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione civile di cui all’art.1, comma 4 della legge 76/2016.
– IL PROCESSO VERBALE viene redatto dall’ufficiale dello stato civile al momento in cui riceve la richiesta della coppia dopo averne verificato i presupposti di legge indicandone l’ identità, la richiesta fatta, e le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Al termine il processo verbale è sottoscritto dall’ufficiale di stato civile unitamente alle persone richiedenti (art. 70 bis comma 3). La redazione del processo verbale è fatta secondo la Formula 1 dell’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2016 (detto “formulario”).
– LE VERIFICHE sulle dichiarazioni rese dalle parti devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di redazione del processo verbale da parte dell’ufficiale di stato civile (art. 70-ter comma 1). Da tale data oppure anche da data antecedente (se le verifiche sono completate prima del termine di 30 giorni e l’ufficiale di stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti) le parti possono presentarsi all’ufficiale dello stato civile per costituire l’unione civile. Non vanno espletate le procedure per le pubblicazioni previste per il matrimonio.
– LO STRANIERO deve presentare nella richiesta all’ufficiale di stato civile la documentazione prevista dall’art. 116 primo comma del Codice Civile (art. 1 comma 19 L.76/2016) cioè una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta all’unione civile e un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
– AI FINI DEL NULLA OSTA previsto dall’art. 116 primo comma del Codice Civile non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora lo straniero sia cittadino di un paese che non riconosce le unioni civili o il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e in ragione di questo non rilasci il nulla osta, esso viene sostituito da certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, oppure da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia (art. 32-ter comma 2 L. 218/1995). Come sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere del 21 luglio 2016 recepito dal Decreto Legislativo 19 gennaio 2017 n.7, il diritto di costituire un’unione civile è una norma di ordine pubblico che prevale sulle leggi straniere che vietano il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso (unione civile o matrimonio). In presenza di questa situazione di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale l’ufficiale di stato civile procederà anche in assenza del nulla osta analogamente ai casi di discriminazioni per motivi religiosi nel matrimonio: il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione, ipotesi che, portate all’attenzione anche della Corte costituzionale con Ordinanza del 30 gennaio 2003, n. 14 (link »), sono state chiarite dal Ministero dell’interno con con Circolare dell’ 11 settembre 2007, n. 46 (link ») che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto – in quanto contraria all’ordine pubblico (art. 16 L. 218/1995) – della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio, allo stesso modo non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti.
– LA DATA DELLA CELEBRAZIONE E LA SALA sono scelte dalle parti nel rispetto della normativa comunale già in vigore per i matrimoni. Tali norme si applicano automaticamente alle unioni civili anche in assenza di modifiche esplicite delle delibere e dei regolamenti per effetto dell’art.1, comma 20 della legge 76/2016. La coppia può richiedere di costituire l’unione civile in un luogo già messo a disposizione dai regolamenti comunali vigenti per i matrimoni e alle stesse condizioni. Qualsiasi atto amministrativo che dispone una disparità di trattamento tra la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile è contrario alla legge come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.
– LA PERSONA CELEBRANTE è il sindaco, o l’ufficiale di stato civile delegato o altre persone delegate dal sindaco come consiglieri comunali o assessori o una persona scelta dalla coppia secondo quanto previsto dall’ art-1 comma 3 DPR 396/2000 così come modificato dal D.Lgs 5/2017. La coppia può scegliere che la celebrazione sia legalmente affidata a una persona cara (amico o parente).
– LA CELEBRAZIONE dell’unione civile (che la legge chiama “costituzione”) consiste nel rendere da parte della coppia una pubblica dichiarazione personale e congiunta di voler costituire un’unione civile di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni nella casa comunale o, su richiesta della coppia, in altro luogo previsto dalle norme comunali per i matrimoni e alle medesime condizioni. L’ufficiale di stato civile (o il suo delegato) deve indossare la fascia tricolore a tracolla secondo quanto disposto dall’art. 70 comma 1 del DPR 396/2000 così come modificato dal D.Lgs 5/2017. Il celebrante procede all’identificazione delle due parti e dei testimoni, poi dà lettura delle norme di legge che regolano i diritti e i doveri reciproci che scaturiscono dall’unione civile e che sono contenute nei commi 11 e 12 dell’art.1 della legge 76/2016 (70-quaterdecies DPR 396/2000).
Comma 11: “Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni“.
Comma 12: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Successivamente il celebrante domanda a ciascuna delle parti se vogliano unirsi civilmente. Alla risposta affermativa di entrambe le parti, il celebrante rivolgendosi a ciascuno dei due testimoni chiede se abbiano udito le risposte. Alla conferma dei testimoni il celebrante dichiara che in nome della Legge dichiaro le parti sono unite civilmente.
– L’ATTO DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE viene letto dal celebrante che procede secondo la Formula 4 del “formulario”. Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, è sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale dello stato civile (art. 70-octies DPR 396/2000).
– LA PRASSI dello scambio degli anelli o il momento in cui il celebrante o le parti possano fare un discorso o riti analoghi non è regolamentata dalla legge allo stesso modo di quanto avviene per la celebrazione del matrimonio: per questi aspetti è possibile accordarsi liberamente con il celebrante. Anche in questo caso qualsiasi atto o comportamento amministrativo che determina una disparità di trattamento tra la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile è contrario alla legge.
– IN CASO DI INFERMITÀ O ALTRO IMPEDIMENTO delle parti l’ufficiale dello stato civile si trasferisce nel luogo in cui si trova la persona impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell’unione civile (art. 70-novies DPR 396/2000) ricevendo la richiesta presentata congiuntamente dalle parti secondo la Formula 3 del “formulario”, e poi si procede secondo la Formula 7 del formulario.
– IN CASO DI IMMINENTE PERICOLO DI VITA di una delle parti, l’ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all’articolo 70-bis, comma 2 DPR 396/2000, purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti. L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di costituzione dell’unione il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita e procede secondo le modalità di cui all’articolo 70-novies del DPR 396/2000 (art.70-decies DPR 396/2000). L’ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di costituzione di unione civile secondo la Formula 8 del “formulario” e celebra immediatamente l’unione civile.
– IL COGNOME COMUNE DELLA COPPIA è una scelta libera delle parti regolata dall’art.1, comma 10, L.76/2016. In caso la coppia voglia adottare uno dei due cognomi delle parti come cognome familiare per il tempo della durata dell’unione civile occorre farne dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile al momento della costituzione e la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di costituzione dell’unione civile (art. 70-quaterdecies comma 2 primo periodo). La parte interessata sceglie se anteporre o posporre il cognome comune al proprio cognome di nascita. L’aggiunta del cognome comune non determina una modifica anagrafica del cognome (non comporta quindi per esempio il cambiamento del codice fiscale per la parte che lo acquista) in analogia di quanto previsto dall’art. 143-bis del Codice Civile in merito all’acquisizione del cognome della moglie. Lo scioglimento dell’unione civile comporta la perdita del cognome comune. L’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2) del D.Lgs 5/2017 aggiunge all’articolo 20 del DPR n. 223 del 1989 una disposizione che chiarisce definitivamente che la scelta del cognome comune non determina alcuna variazione anagrafica colmando la lacuna creatasi con i decreti provvisori.
– IL REGIME PATRIMONIALE scelto dalla coppia può essere dichiarato al momento della richiesta di costituzione dell’unione civile. La scelta può essere tra comunione o separazione dei beni con gli stessi effetti legali previsti nel matrimonio. In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni. In caso di scelta occorre farne dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile e la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di costituzione dell’unione civile. Allo stesso modo si procede in caso di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali delle parti operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato (art. 70-quaterdecies comma 2 secondo periodo)
– LO STATO CIVILE delle persone che costituiscono un’unione civile non è più libero al pari di quella coniugata. Nei documenti e atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, per le parti dell’unione civile sono riportate le seguenti formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”. Nelle autocertificazioni non è quindi possibile dichiarare come “libero” il proprio stato civile.
– L’INGIUSTIFICATO RIFIUTO DI PROCEDERE da parte dell’ufficiale di stato civile integra il reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio previsto dall’art. 328 del Codice Penale. Come ricordato dal Consiglio di Stato è esclusa categoricamente (in quanto non previsto dalla legge) la possibilità di una cosiddetta “obiezione di coscienza” da parte del Sindaco o degli ufficiali di stato civile a procedere con la celebrazione dell’unione civile. Il Consiglio di Stato ha sottolineato come non può essere messo in discussione “il diritto fondamentale e assoluto della coppia omosessuale a costituirsi in unione civile.I sindaci sono perciò obbligati a rendere operativo l’istituto dell’unione civile nei comuni che amministrano: “detti adempimenti,” – specifica il Consiglio di Stato – “trattandosi di disciplina dello stato civile, costituiscono un dovere civico”.
– IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI previsti per le coppie sposate si estendono anche alle coppie unite civilmente. Lo straniero unito in Italia (con unione civile) o all’estero (con unione civile o matrimonio) con un cittadino italiano o con uno straniero regolarmente soggiornante in Italia può ottenere il ricongiungimento familiare o il permesso di soggiorno per motivi familiari previsti dal Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998) alle medesime condizioni previste per la coppia unita in matrimonio, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 20 della Legge 76/2016 e secondo quanto ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2016 n. 3511.
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il ricongiungimento familiare del partner straniero unito civilmente e non residente in Italia ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione.
Lo straniero presente sul territorio nazionale che contrae unione civile con cittadino italiano può richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art.30 del Testo Unico Immigrazione.
– IL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI è un registro tenuto negli archivi dello stato civile di ogni comune (insieme ai registri di di cittadinanza, di nascita; di matrimonio e di morte) è regolato dalll’art.134-bis del Regio Decreto 1238 del 1939 e in esso vengono iscritti nella prima parte gli atti relativi alla costituzione dell’unione civile avvenuti di fronte all’ufficiale di stato civile. Non va confuso con i registri delle unioni civili o delle coppie di fatto comunali approvati dalle singole amministrazioni comunali a partire dal 1993 che è presente solo in alcune centinaia di comuni italiani. I registri comunali, pur non determinando l’instaurazione di alcun vincolo legale tra i componenti della coppia, avevano un alto valore simbolico essendo registri pubblici e si era di fronte a un’ assenza di una legge nazionale. Tali registri avevano una portata molto limitata, in quanto assicuravano alle coppie iscritte (eterosessuali o omosessuali) pari trattamento limitatamente all’erogazione dei servizi municipali previsti per le coppie sposate e non avevano alcuna efficacia al di fuori del comune in cui era avvenuta l’iscrizione.
– IL MATRIMONIO CONTRATTO ALL’ESTERO da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli stessi effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana secondo quando dispone l’art. 32-bis della L. 218/1995 e lo stesso vale per le unioni civili o istituto analogo costituiti all’estero da cittadini italiani secondo quanto dispone l’art. 32-quinquies della stessa legge.
Il comma 3 lettera a) dell’art. 134-bis del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 così come novellato dal D.Lgs 5/2017 dispone che le union civili e i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero debbano essere trascritti nella seconda parte del registro delle unioni civili.
La coppia formata da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e uno straniero che si sia sposata (o unita civilmente) all’estero di fronte all’autorità locale non deve celebrare un’unione civile in Italia ma ha invece l’onere di richiederne la trascrizione o tramite il Consolato italiano nel paese in cui è stato celebrato il matrimonio oppure direttamente all’ufficio di stato civile in Italia.
– PER LA TRASCRIZIONE del matrimonio celebrato all’estero occorre presentare una copia autenticata o l’atto originale di matrimonio tradotto in italiano e legalizzato dal Consolato (a meno che le convenzioni stipulate tra Italia e stato estero in cui si è celebrato il matrimonio prevedano altre modalità, per ulteriori approfondimenti sulla traduzione e legalizzazione dei documenti si rimanda a questo link).
La Formula 24 del cosiddetto “formulario” prevede espressamente che per la trascrizione del matrimonio celebrato all’estero il certificato di matrimonio possa essere consegnato direttamente agli uffici comunali in Italia dalla parte richiedente.
Per effetto dell’art.1 comma 20 della legge 76/2016 e dei D.Lgs 5 e 7 del 2017 la procedura per ottenere la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero è la stessa già prevista per il matrimonio tra persone di sesso diverso, e si applicano le medesime norme per la trascrizione dei matrimoni tra persone di sesso diverso con due sostanziali differenze: il matrimonio same sex contratto all’estero produce in Italia gli effetti dell’unione civile, e la trascrizione si effettua sul registro delle unioni civili.
– I DECRETI DEFINITIVI approvati dal Consiglio dei Ministri N. 8 del 14 gennaio 2017, promulgati in Gazzetta Ufficiale n.22 del 27-1-2017 e in vigore dall’11 febbraio 2017 sostituiscono integralmente la normativa transitoria emanata successivamente all’entrata in vigore della Legge 76/2016. I decreti adeguano le norme dell’ordinamento al nuovo istituto delle unioni civili in particolare quelle sull’ordinamento dello stato civile, in materia penale, e sul diritto internazionale privato.
 
RIFERIMENTI
– Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (G.U. n.118 del 21/05/2016) [IN VIGORE DAL 5 GIUGNO 2016] link »
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016 (cosiddetto “decreto ponte” o “decreto transitorio”) (G.U. n. 175 28/07/2016) [IN VIGORE DAL 29 LUGLIO 2016 FINO ALL’11 FEBBRAIO 2017 in quanto integralmente sostituito dai D. Lgsl. n. 5 e 7 del 19 gennaio 2017] link »
– Decreto del Ministro dell’Interno del 28 luglio 2016 (cosiddetto “formulario”) link »
– Circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 28 luglio 2016 link »
– Parere del Consiglio di Stato n.1695 del 21 luglio 2016 link »
– Circolare del Ministero dell’Interno n. 3511 del 5 agosto 2016 (Ricongiungimento familiare e unioni civili) link »
– DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5 Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00011) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017) [IN VIGORE DALL’11 FEBBRAIO 2017] link »
– DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6 Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00012) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017) [IN VIGORE DALL’11 FEBBRAIO 2017] link »
– DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 7 Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017) [IN VIGORE DALL’11 FEBBRAIO 2017] link »
– DPR 396/2000 “Ordinamento dello Stato Civile” con le modifiche in vigore dall’11 febbraio 2017.
– L. 218/1995 sul “Diritto internazionale privato” con le modifiche in vigore dall’11 febbraio 2017.
– Messaggio n. 5171 dell’INPS sul trattamento pensionistico delle persone unite civilmente: link »
– Circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017 in materia di permessi Legge 104/1992 e congedo straordinario ex D.Lgs 151/2001 link »

– Circolare INPS n. 66 del 31/03/2017 in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti link »
 GIURISPRUDENZA UTILE
– Sentenza Corte Costituzionale 138/2010 link »
– Sentenza Corte Costituzionale 170/2014 link »
– Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 21 luglio 2015 (Caso Oliari e altri c. Italia) link »
– Provvedimento cautelare TAR VENETO (link ») e relativo commento di Marco Gattuso (link ») che sospende un provvedimento comunale che mirava ad introdurre un trattamento differenziato per le unioni civili e i matrimoni relativamente a tempi, luoghi e tariffe della celebrazione.
– Sentenza TAR LOMBARDIA (link ») e relativo commento di Marco Gattuso (link ») sull’uguaglianza tra la celebrazione delle unioni civili e dei matrimoni.
– Cassazione Sentenza 31 gennaio 2017 n. 2478 sulla validità della trascrizione del matrimonio celebrato all’estero tra cittadini UE nel registro dei matrimoni in Italia link »
– Ordinanza del Tribunale di Lecco del 2 aprile 2017 sul mantenimento del cognome derivante dall’unione civile celebrata in vigenza dei decreti provvisori link »
 
MODULISTICA
– MODULO RICHIESTA COSTITUZIONE UNIONI CIVILI redatto dal comune di Milano secondo la normativa vigente: link »
– MODULO RICHIESTA TRASCRIZIONE MATRIMONIO redatto dal comune di Milano secondo la normativa vigente: link »
PER APPROFONDIRE
– Gilda Ferrando, Diritto di famiglia. UNIONI CIVILI E CONVIVENZE. AGGIORNAMENTO 2016 link »
– Parks, La legge Cirinnà e i datori di lavoro link »
– Giancarlo Savi, L’ unione civile tra persone dello stesso sesso – Università degli studi di Perugia, 2016. link »
– Unioni civili e convivenze. Guida commentata alla legge n. 76/2016 – Maggioli Editore, 2016 link »
PARERI SUI DECRETI DEFINITIVI:
Il 5 ottobre 2016 gli schemi di decreto vengono inviati dal Governo al Parlamento accompagnati ciascuno dalla relazione illustrativa del governo.
1) D. Lgs. 5/2017: testo dello schema di decreto: vedi documentazione e relativa relazione illustrativa
2) D. Lgs. 7/ 2017 testo dello schema di decreto: vedi documentazione e relativa relazione illustrativa
3) D. Lgs. 6/2017 testo dello schema di decreto: vedi documentazione e relativa relazione illustrativa
Il Parlamento invia al Governo i testi modificati con una relazione illustrativa
1) D. Lgs. 5/2017: testo dello schema di decreto e relativa relazione illustrativa
2) D. Lgs. 7/2017: testo dello schema di decreto e relativa relazione illustrativa
I testi dei decreti approvati dal Governo e promulgati dal Presidente della Repubblica in vigore dall’11 febbraio 2017 sono indicati sopra nella sezione RIFERIMENTI.

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